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martedì 07 settembre 2010     

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ASSEGNI PER MATERNITA'


La domanda di concessione dell'assegno di maternità deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di sei mesi dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione.

Negli allegati ulteriori appronfondimenti.



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ASSEGNI AI NUCLEI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI


Il 31 gennaio scadono le domande di concessione dell'assegno, per l'anno precedente, ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; il valore dell'I.S.E. con riferimento a nuclei familiari composti da cinque componenti e' pari a € 23.200,30 (per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico e' riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo legge n. 448/1998).

Negli allegati ulteriori approfondimenti.



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Progetto sviluppato con i finanziamenti concessi ai sensi della Legge n.482 del 15 dicembre 1999
di tutela delle minoranze linguistiche storiche

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