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OBBLIGO DI ISTRUZIONE
Coloro che compiono i sei anni e sino al sedicesimo anno di età sono soggetti all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
L'ufficio pubblica istruzione - in relazione al combinato disposto dell'art.2, comma 2, del D.M. 13.12.2001, n.489, e dell'art.4, commi 1 e 2, del d.p.r. 20.03.2009, n.89 - ha compilato l'elenco dei minori che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2010. Dell'elenco ogni avente diritto può prendere visione presso l'ufficio citato negli orari di apertura al pubblico.
Allegati:
avviso obbligo istruzione.PDF (38 KB)
Progetto sviluppato con i finanziamenti concessi ai sensi della Legge n.482 del 15 dicembre 1999
di tutela delle minoranze linguistiche storiche