IMU 2021
Descrizione
La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l'introduzione, dal 01.01.2020, della nuova tassa sulla casa ('nuova' IMU) derivata dall'abolizione e fusione delle imposte IMU e TASI vigenti fino al 31.12.2019.
È soggetto all'IMU chiunque sia titolare di un diritto reale su un immobile:
- Proprietario
- Titolare di Usufrutto, Uso, Abitazione, Enfiteusi, Superficie
- Locatario in caso di locazione finanziaria (leasing), dalla data di stipula e per tutta la durata
- Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
L'imposta grava su fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili a prescindere dall'utilizzo.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono assimilate all'abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia, vigili del fuoco ecc.
Cittadini Residenti all'Estero (AIRE)
Dal 1° gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturato con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.
La base imponibile è così determinata:
Aree fabbricabili: valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
fabbricati: il valore dell'immobile ottenuto prendendo la rendita catastale rivalutata del 5%;
e moltiplicata per i diversi coefficienti che variano a seconda della categoria dell'immobile.
Tabella 1
Categoria catastale
|
R.C. = rendita catastale |
Coefficiente |
A (esclusa A/10) C/2 - C/6 - C/7
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
160
|
B - C/3 - C/4 - C/5 |
R.C. + 5% moltiplicata per |
140
|
A/10 - D/5
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
80
|
D |
R.C. + 5% moltiplicata per |
65
|
C/1
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
55
|
D/10
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
65
|
Aree fabbricabili
|
Valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione Vedi delibera G.M. n. 8 del 25.02.2021 |
Tabella 2 - le aliquote
Tipo di immobile
|
Aliquota Comune |
Aliquota Stato |
Codice tributo |
Abitazioni principali e loro pertinenze |
esenti |
||
Abitazioni principali e loro pertinenze Categorie A/1 A/8 A/9 |
5,00 per mille |
3912 |
|
Altri fabbricati |
8,60 per mille |
3918 |
|
Uffici e studi privati |
8,60 per mille |
3918 |
|
Negozi |
8,60 per mille |
3918 |
|
Fabbricati cat. D (esclusa la cat. D10) |
1,00 per mille |
7,60 per mille |
3925 3930 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,00 per mille |
||
Aree fabbricabili |
8,60 per mille |
3916 |
|
Terreni agricoli |
esenti |
||
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita |
0,10 per mille |
3918 |
Detrazione abitazione principale categorie A/1, A/8, A/9: ¤ 200,00
Versamento dell'imposta
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o c.c.p. indicando il codice Ente del Comune di Sedilo: I564 entro le seguenti date:
- 16 giugno l'acconto pari al 50%
- 16 dicembre il saldo
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Principali norme di riferimento
Comunali
- Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020 e ss.mm.ii.
- Delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 17.04.2021 che approva le aliquote per il 2021
Statali
- Legge n. 160 del 27.12.2019 commi da 739 a 783
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
---|---|---|
avviso saldo imu 2021 | ![]() |
173 kb |
Strumenti di utilità
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