IMU 2016
Descrizione
È soggetto all'IMU chiunque detenga un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi.
L'imposta grava su fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili a prescindere dall'utilizzo.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dal 2015 è stata modificata la normativa su l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Si considera abitazione principale esclusivamente quella posseduta dai cittadini già pensionati nei relativi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso (art. 13, co. 2, D.L. 201/2011, così come modificato .dall'art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014 con decorrenza dal 28/05/2014) .
L'imposta municipale propria non si applica inoltre:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia, vigili del fuoco ecc.
- ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
La base imponibile è così determinata:
AREE FABBRICABILI: valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione,
FABBRICATI: il valore dell'immobile ottenuto prendendo la rendita catastale rivalutata del 5%
e moltiplicata per i diversi coefficienti che variano a seconda della categoria dell'immobile:
Categoria catastale
|
R.C. = rendita catastale |
Coefficiente |
A (esclusa A/10) C/2 - C/6 - C/7
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R.C. + 5% X |
160
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B - C/3 - C/4 - C/5 |
R.C. + 5% X |
140
|
A/10 - D/5
|
R.C. + 5% X |
80
|
D |
R.C. + 5% X |
65
|
C/1
|
R.C. + 5% X |
55
|
D/10
|
R.C. + 5% X |
65
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Fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti e utilizzati da CC.DD. con requisiti dl 557/93: C2 C3 C6 C7
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R.C. + 5% X |
160 |
Aree fabbricabili
|
Valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
|
|
Terreni agricoli
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R.D. + 25% X |
135 |
Terreni agricoli posseduti dai CCDD
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R.D. + 25% X |
75 |
Le aliquote
Tipo di immobile
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Aliquota Comune |
Aliquota Stato |
Codice tributo |
Abitazioni principali e loro pertinenze |
esenti |
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Abitazioni principali e loro pertinenze Categorie A/1 A/8 A/9 |
4,00 per mille |
3912 |
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Abitazione concessa in comodato parenti linea retta 1º grado parte R.C. maggiore di 500,00 |
7,60 per mille |
3918 |
|
Altri fabbricati |
7,60 per mille |
3918 |
|
Uffici e studi privati |
7,60 per mille |
3918 |
|
Negozi |
7,60 per mille |
3918 |
|
Fabbricati cat. D (esclusa la cat. D10) |
7,60 per mille |
3925 |
|
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
esenti |
||
Fabbricati rurali ad uso strumentale posseduti e utilizzati da CC.DD. con requisiti dl 557/93 |
esenti |
||
Aree fabbricabili |
7,60 per mille |
3916 |
|
Terreni agricoli |
esenti |
Versamento dell'imposta
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o c.c.p. indicando il codice Ente del Comune di Sedilo: I564 entro le seguenti date:
- 16 giugno l'acconto pari al 50%
- 16 dicembre il saldo
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Principali norme di riferimento
Comunali
- Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 19.05.2014 e ss.mm.ii.
- Delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 30.04.2016 che approva le aliquote 2016
Statali
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02.05.2014
- Art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 80 del 23.05.2014
- Articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 (Salva Italia) che ha introdotto in via sperimentale l'IMU a decorrere dal 01.01.2012
- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 (decreto sul Federalismo Municipale)
- D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 44 del 26.04.2012 (Semplificazione Fiscale)
- D.Lgs. 504/92 istitutivo dell'ICI (solo per le disposizioni espressamente richiamate dalla disciplina del nuovo tributo)
- Art. 1 commi 10 e 13 della L. 208 del 28.12.2015