IMU 2022
Descrizione
La legge di bilancio 2020 (Legge n. 160 del 27 dicembre 2019) ha previsto l'introduzione, dal 01.01.2020, della nuova tassa sulla casa ('nuova' IMU) derivata dall'abolizione e fusione delle imposte IMU e TASI vigenti fino al 31.12.2019.
È soggetto all'IMU chiunque sia titolare di un diritto reale su un immobile:
- Proprietario
- Titolare di Usufrutto, Uso, Abitazione, Enfiteusi, Superficie
- Locatario in caso di locazione finanziaria (leasing), dalla data di stipula e per tutta la durata
- Concessionario nel caso di concessione di aree demaniali
L'imposta grava su fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili a prescindere dall'utilizzo.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
È considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono assimilate all'abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia, vigili del fuoco ecc.
Cittadini Residenti all'Estero (AIRE)
Dal 1° gennaio 2021, l'IMU dovuta sull'unica unità immobiliare non locata o concessa in comodato, posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia da soggetti non qui residenti e titolari di pensione maturato con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia, viene applicata una riduzione pari alla metà dell'IMU dovuta.
Limitatamente all'anno 2022 (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022) è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia. Ciò significa che mentre nel 2021 per tali soggetti la riduzione d'imposta era pari al 50%, nel 2022 essa sale al 62,5%
La base imponibile è così determinata:
Aree fabbricabili: valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione;
fabbricati: il valore dell'immobile ottenuto prendendo la rendita catastale rivalutata del 5%;
e moltiplicata per i diversi coefficienti che variano a seconda della categoria dell'immobile.
Tabella 1
Categoria catastale
|
R.C. = rendita catastale |
Coefficiente |
A (esclusa A/10) C/2 - C/6 - C/7
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
160
|
B - C/3 - C/4 - C/5 |
R.C. + 5% moltiplicata per |
140
|
A/10 - D/5
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
80
|
D |
R.C. + 5% moltiplicata per |
65
|
C/1
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
55
|
D/10
|
R.C. + 5% moltiplicata per |
65
|
Aree fabbricabili
|
Valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione Vedi delibera G.M. n. 8 del 25.02.2021 |
Tabella 2 - le aliquote
Tipo di immobile
|
Aliquota Comune |
Aliquota Stato |
Codice tributo |
Abitazioni principali e loro pertinenze |
esenti |
||
Abitazioni principali e loro pertinenze Categorie A/1 A/8 A/9 |
5,00 per mille |
3912 |
|
Altri fabbricati |
8,60 per mille |
3918 |
|
Uffici e studi privati |
8,60 per mille |
3918 |
|
Negozi |
8,60 per mille |
3918 |
|
Fabbricati cat. D (esclusa la cat. D10) |
1,00 per mille |
7,60 per mille |
3925 3930 |
Fabbricati rurali ad uso strumentale |
0,00 per mille |
||
Aree fabbricabili |
8,60 per mille |
3916 |
|
Terreni agricoli |
esenti |
Versamento dell'imposta
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 o c.c.p. indicando il codice Ente del Comune di Sedilo: I564 entro le seguenti date:
- 16 giugno l'acconto pari al 50%
- 16 dicembre il saldo
È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.
Principali norme di riferimento
Comunali
- Regolamento IMU approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 20.02.2020 e ss.mm.ii.
- Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 31.03.2022 che approva le aliquote per il 2022
Statali
- Legge n. 160 del 27.12.2019 commi da 739 a 783
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
---|---|---|
imu 2022 | ![]() |
431 kb |
Strumenti di utilità
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