IMU - Imposta Municipale Propria
E' soggetto passivo IMU chiunque sia titolare di:
- un diritto reale su un immobile: proprietà, usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;
- dal concessionario di aree demaniali;
- dal locatario per gli immobili concessi in locazione finanziaria.
L'imposta grava su fabbricati, pertinenze e aree fabbricabili a prescindere dall'utilizzo.
L'IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale s'intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Per pertinenza dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
E' considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dal 2015 è stata modificata la normativa su l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero (AIRE). Si considera abitazione principale esclusivamente quella posseduta dai cittadini già pensionati nei relativi Paesi di residenza a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso (art. 13, co. 2, D.L. 201/2011, così come modificato .dall'art.9-bis, D.L. 47 del 28/03/2014, conv.L n.80 del 23/05/2014 con decorrenza dal 28/05/2014) .
L'imposta municipale propria non si applica inoltre:
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate, alle forze di polizia, vigili del fuoco ecc.
- ai fabbricati rurali strumentali all'attività agricola.
Requisiti
La base imponibile è così determinata: AREE FABBRICABILI: Valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. FABBRICATI: il valore dell’immobile ottenuto prendendo la rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per i diversi coefficienti che variano a seconda della categoria dell’immobile così come dettagliatamente descritto nella tabella allegata.Costi
Per consultare le aliquote per l'anno di riferimento vedi tabella allegata.Normativa
Comunali
- Regolamento IUC approvato con delibera del Consiglio Comunale n. n. 9 del 09.02.2018 e ss.mm.ii.
- Delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 22.11.2018 che approva le aliquote per il 2019
Statali
- Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016);
- Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) modificata dal D.L. n. 16 del 06.03.2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 02.05.2014
- Art. 9-bis del D.L. 28.03.2014 n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 80 del 23.05.2014
- Articolo 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 214 (Salva Italia) che ha introdotto in via sperimentale l'IMU a decorrere dal 01.01.2012
- Articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011 n. 23 (decreto sul Federalismo Municipale)
- D.L. 02.03.2012 n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 44 del 26.04.2012 (Semplificazione Fiscale)
- D.Lgs. 504/92 istitutivo dell'ICI (solo per le disposizioni espressamente richiamate dalla disciplina del nuovo tributo)
Documenti da presentare
La dichiarazione IMU, su apposito modello ministeriale reperibile negli allegati, dev'essere presentata nei casi di:
- acquisto o variazione del valore di un'area fabbricabile;
- richiesta di agevolazioni, esenzioni e/o riduzioni per un qualsiasi immobile;
- in tutti i casi in cui il Comune non è in possesso delle informazioni necessarie per verificare il corretto adempimento dell'obbligazione
tributaria.
Termini per la presentazione
Entro il 30 giugno dell'anno successivo al quale si sono verificate le variazioni.Incaricato
Alfredo MameliTempi complessivi
Il versamento dovrà essere effettuato entro le seguenti date: -16 giugno l’acconto pari al 50% - 16 dicembre il saldoDocumenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Modulo dichiarazione IMU | ![]() |
123 kb |
BASE IMPONIBILE IMU TASI | ![]() |
12 kb |
aliquote IMU 2020 | ![]() |
336 kb |
A chi rivolgersi
Ufficio/Organo: | Tributi |
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Indirizzo: | Piazza San Giovanni Battista, 09076 Sedilo (OR) |
Telefono: | 0785560037 |
Fax: | 078559366 |
Email: | tributi@comune.sedilo.or.it |
Email certificata: | amministrativo@pec.comune.sedilo.or.it |
Scheda ufficio: | Vai all'ufficio |
Strumenti di utilità
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